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Il D.L. 31 maggio 2024 n. 71 ( Sport e Scuola), convertito in legge, martedì 23 luglio, oltre ad introdurre, tra le diverse norme, novità per i lavoratori sportivi, dipendenti pubblici e volontari, ha anche abrogato l'art. 53 comma 2 lettera a del TUIR, che testualmente riportava :

Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) Abrogata [i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;]

Alcuni professionisti si erano allarmati, perché temevano, che per i lavoratori autonomi, potessero, contestualmente all'abrogazione, decadere le agevolazioni tipiche del lavoro sportivo (soglie di esenzioni contributive e fiscali e riduzione aliquote previdenziali).

Confermiamo che non è così.  L'abrogazione di tale comma, è relativa al lavoro autonomo c.d. occasionale. 

Per chi è lavoratore autonomo, fiscalmente inquadrato, come abituale, vige l'articolo 53 comma 1 del TUIR:

Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché' non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

Ovviamente il tutto viene confermato, sia dall'art. 25 comma 2 del D.Lgs 36 2021 

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo , anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile

e dagli artt. 35 e 36 sempre dello stesso Decreto Legislativo, che intervengono sul trattamento pensionistico e tributario, confermando le figure dei lavoratori autonomi e delle relative agevolazioni nel mondo del lavoro sportivo.

Ricordiamo, quindi, le soglie di esenzione (valide ovviamente anche per i co.co.co. sportivi e i co.co.co. amm.vo gestionali):

Previdenziale € 5.000 calcolabile per il 2023 dal 1° di luglio*  

Fiscale € 15.000 calcolabile per il 2023 dal 1° di gennaio

Per l'anno 2024, le soglie saranno calcolabili, entrambe dal 1° di gennaio.

* vedasi conversione in legge del "Decreto Milleproroghe" (d.l. 198/2022) del 23.02.2023