Prendiamo spunto, da una riposta , ad un quesito di un lettore, della rivista on-line dell'Agenzia delle Entrate, Fisco Oggi, che riteniamo non completamente corretta, per ritornare, in modo definitivo, salvo future modificazioni, sull'argomento.
Detrazione per spese sportive: guida completa
La normativa fiscale italiana prevede la possibilità di detrarre le spese sostenute per l'attività sportiva dei figli a carico, in determinati limiti e contesti che riporteremo in questo articolo.
Questa agevolazione viene disciplinata dall'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e e dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, del 28 marzo 2007 - Detrazione per spese di iscrizione a strutture sportive. ( pubblicato in GU Serie Generale n.106 del 09-05-2007).
La norma, inoltre, è stata oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/2023.
Queste dovute precisazioni normative, sono fondamentali per capire bene la ratio dei provvedimenti e i contesti di applicazione.
Cosa dice il TUIR
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;
Quindi, chi può beneficiare della detrazione?
La detrazione spetta a chi esercita la potestà genitoriale, su ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, che siano fiscalmente a carico.
Quali spese sono detraibili?
Sono detraibili le spese sostenute per:
- l'iscrizione annuale a associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati all'attività sportiva dilettantistica;
- l'abbonamento per lo svolgimento delle attività a tali strutture.
Qual è l'importo detraibile?
La detrazione è pari al 19% delle spese sostenute, con un limite massimo di 210 euro per ciascun ragazzo. Pertanto, la detrazione massima ottenibile è di 39,90 euro (19% di 210 euro).
Come usufruire della detrazione?
La detrazione va indicata nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF). È fondamentale conservare la documentazione che attesti le spese sostenute (ricevute, fatture, bollettini) e la tracciabilità dei pagamenti.
L'art. 2 del DM 28/03/2007 indica, inoltre, i contenuti obbligatori che devono essere presenti nella ricevuta del soggetto erogante dei servizi:
a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della residenza, nonché del codice fiscale, dei soggetti di cui all'art. 1;
b) della causale del pagamento;
c) dell'attività sportiva esercitata; (che ricordiamo sportiva dilettantistica o non professionale)
d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa;
e) dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Requisiti e limitazioni
- Il requisito dell'età è rispettato anche se sussiste solo per una parte dell'anno.
- La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto(per esempio i genitori) in questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.
I contesti di applicazione
Il D.M. del 28/03/2007 fa prevalere la logica dell'effettivo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica e non professionale, rispetto al soggetto erogante la prestazione.
La norma è infatti premiante per i soggetti che svolgono la pratica.
Fatta questa doverosa precisazione i soggetti eroganti, quindi, individuati sono:
a) per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, commi 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali recano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;
b) per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera a) (quindi diversi da ASD e SSD), pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme dei codice civile
Il comma b, di fatto, amplia ai soggetti indicati, la possibilità di poter far detrarre l'attività sportiva praticata ai propri utenti, con i requisiti previsti.
Quanto scritto nella riposta dell'esperto di Fisco Oggi: <<"La detrazione non spetta per le spese sostenute per l’attività sportiva praticata presso le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica” >> , per quanto esposto sopra, non è corretta. Immaginate, ad esempio, un ETS (associazione) che svolge tra le attività di interesse generale , l'attività sportiva dilettantistica e che non sia iscritto al RASD. Per il punto b) dell'art. 2 del DM 28/03/2007 la detrazione può spettare in quanto soggetto previsto.
Riferimenti normativi:
- Articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies del Tuir
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/2023
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2007