Prendiamo spunto, da una riposta , ad un quesito di un lettore, della rivista on-line dell'Agenzia delle Entrate, Fisco Oggi, che riteniamo non completamente corretta, per ritornare, in modo definitivo, salvo future modificazioni, sull'argomento.

Detrazione per spese sportive: guida completa

La normativa fiscale italiana prevede la possibilità di detrarre le spese sostenute per l'attività sportiva dei figli a carico, in determinati limiti e contesti che riporteremo in questo articolo.

Questa agevolazione viene disciplinata dall'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e  e dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, del 28 marzo 2007 - Detrazione per spese di iscrizione a strutture sportive. ( pubblicato in GU Serie Generale n.106 del 09-05-2007). 

La norma, inoltre, è stata oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/2023.

Queste dovute precisazioni normative, sono fondamentali per capire bene la ratio dei provvedimenti e i contesti di applicazione.

Cosa dice il TUIR

i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;

Quindi, chi può beneficiare della detrazione?

La detrazione spetta a chi esercita la potestà genitoriale, su ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, che siano fiscalmente a carico.

Quali spese sono detraibili?

Sono detraibili le spese sostenute per:

  • l'iscrizione annuale a associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati all'attività sportiva dilettantistica;
  • l'abbonamento per lo svolgimento delle attività a tali strutture.

Qual è l'importo detraibile?

La detrazione è pari al 19% delle spese sostenute, con un limite massimo di 210 euro per ciascun ragazzo. Pertanto, la detrazione massima ottenibile è di 39,90 euro (19% di 210 euro).

Come usufruire della detrazione?

La detrazione va indicata nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF). È fondamentale conservare la documentazione che attesti le spese sostenute (ricevute, fatture, bollettini) e la tracciabilità dei pagamenti.

L'art. 2 del DM 28/03/2007 indica, inoltre, i contenuti obbligatori che devono essere presenti nella ricevuta del soggetto erogante dei servizi:

a) della  ditta,  denominazione  o  ragione  sociale e della sede legale,   ovvero,  se  persona  fisica,  del  nome  cognome  e  della residenza,  nonché  del codice fiscale, dei soggetti di cui all'art. 1;
b) della causale del pagamento;
c) dell'attività sportiva esercitata;  (che ricordiamo sportiva dilettantistica o non professionale)
d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa;
e) dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Requisiti e limitazioni

  • Il requisito dell'età è rispettato anche se sussiste solo per una parte dell'anno.
  • La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto(per esempio i genitori) in questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.

I contesti di applicazione

Il D.M. del 28/03/2007 fa prevalere la logica dell'effettivo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica e non professionale, rispetto al soggetto erogante la prestazione.

La norma è infatti premiante per i soggetti che svolgono la pratica.

Fatta questa doverosa precisazione i soggetti eroganti, quindi, individuati sono:

a) per  associazioni  sportive  devono  intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, commi 17 e seguenti  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali recano nella propria  denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;

b) per  palestre,  piscine,  altre strutture ed impianti sportivi destinati  alla  pratica  sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti  gli  impianti,  comunque  organizzati, destinati all'esercizio della   pratica   sportiva  non   professionale,  agonistica  e  non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da  soggetti giuridici  diversi  da  quelli di cui alla lettera a) (quindi diversi da ASD e SSD), pubblici  o  privati,  anche  in  forma  di  impresa,  individuale  o societaria, secondo le norme dei codice civile

Il comma b, di fatto, amplia ai soggetti indicati, la possibilità di poter far detrarre l'attività sportiva praticata ai propri utenti, con i requisiti previsti.

Quanto scritto nella riposta dell'esperto di Fisco Oggi: <<"La detrazione non spetta per le spese sostenute per l’attività sportiva praticata presso le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica” >> , per quanto esposto sopra, non è corretta.  Immaginate, ad esempio, un ETS (associazione) che svolge tra le attività di interesse generale , l'attività sportiva dilettantistica e che non sia iscritto al RASD.  Per il punto b) dell'art. 2 del DM 28/03/2007 la detrazione può spettare in quanto soggetto previsto. 

Riferimenti normativi: