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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un documento di prassi di fondamentale importanza per il settore dello sport dilettantistico e professionistico.

Attraverso 7 distinti quesiti, l'amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti decisivi sull'applicazione della riforma dello sport (d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36) e sulle relative ricadute in materia di IRES, IRPEF, IRAP e IVA.

Il primo chiarimento riguarda il rapporto tra le nuove forme societarie previste dall'articolo 6, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 36/2021 e le secolari agevolazioni di decommercializzazione previste dall'articolo 148, comma 3 del TUIR e dall'articolo 4, comma 4 del decreto IVA.

Il d.lgs. n. 36/2021 (articolo 8, commi 3 e 4) consente alle SSD costituite come società di capitali o cooperative la possibilità di prevedere una "lucratività attenuata", distribuendo quote minori di utili o rimborsando il capitale ai soci.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che per poter fruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da soci e tesserati (art. 148, comma 3 del TUIR), resta indispensabile il divieto assoluto di distribuzione di utili e riserve previsto dall'articolo 148, comma 8 del TUIR. Le SSD che decidono di avvalersi delle clausole di distribuzione parziale degli utili non potranno quindi accedere al regime agevolato.

Il secondo punto della circolare affronta, invece, il trattamento dei rimborsi spese erogati a favore dei volontari sportivi.

L'Agenzia delle Entrate richiama la disciplina dell'articolo 29 del d.lgs. n. 36/2021, ribadendo che l'attività del volontario è per sua natura gratuita e incompatibile con qualsiasi forma di retribuzione.

I rimborsi spese forfettari, laddove erogati nei limiti normativi, mantengono il regime di non imponibilità fiscale, a condizione che non mascherino vere e proprie prestazioni di lavoro retribuite.

Un passaggio di primaria rilevanza, evidenziato nel terzo punto, riguarda la portata applicativa dell'articolo 36, comma 6, del d.lgs. n. 36/2021.

La disposizione stabilisce che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro, ma il testo normativo non specificava chiaramente se la franchigia operasse anche per i rapporti di lavoro subordinato.

L'Agenzia delle Entrate ha colmato questo dubbio interpretativo, chiarificando che l'agevolazione è ancorata alla natura oggettiva dell'attività svolta e prescinde dal modello contrattuale adottato dalle parti.

Di conseguenza, l'esenzione fino a 15.000 euro trova applicazione anche per i lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato.

L'esclusione opera a monte sulla determinazione del reddito: solo l'eventuale quota eccedente i 15.000 euro annui concorrerà alla formazione del reddito imponibile complessivo, venendo tassata secondo le regole ordinarie previste dal TUIR per la categoria dei redditi di lavoro dipendente.

Anche il successivo punto, interviene sul lavoro sportivo e nello specifico entra nel merito per la determinazione della base imponibile IRAP per gli enti sportivi eroganti.

L'articolo 36, comma 6 del d.lgs. n. 36/2021 stabilisce che tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori a 85.000 euro annui non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP dell'ente.

La circolare specifica che questa esenzione si applica anche ai compensi per collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale (previste dall'art. 37 del d.lgs. n. 36/2021). Pertanto, sia i co.co.co. sportivi che quelli amministrativi beneficiano della franchigia IRAP di 85.000 euro.

La circolare, poi esamina l'applicazione dell'articolo 36-bis del D.L. n. 75/2023, che prevede l'esenzione IVA per i servizi strettamente connessi con la pratica dello sport resi verso i praticanti da organismi senza fine di lucro ed enti sportivi dilettantistici.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i soggetti che effettuano tali operazioni esenti possono avvalersi dell'opzione di dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972), previa comunicazione preventiva all'ufficio, fermi restando gli obblighi per eventuali altre operazioni imponibili.

Un altro punto chiarisce il trattamento IVA legato alla cessione del contratto di un atleta (o dei relativi diritti alle prestazioni sportive) da parte di una ASD o SSD a favore di una società professionistica, situazione che si verifica nei contesti federativi sportivi.

L'Agenzia evidenzia che, in linea con i principi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, le esenzioni IVA vanno interpretate restrittivamente e si applicano unicamente quando le prestazioni beneficiano direttamente persone fisiche che praticano lo sport o avvengono tra enti privi di scopo di lucro. Di conseguenza, la cessione del contratto dell'atleta verso una società professionistica profit-oriented rientra nel campo di applicazione dell'IVA come operazione imponibile (ma non c'erano dubbi ndr).

Infine, la circolare esamina le novità introdotte dall'articolo 9, comma 2-bis del D.L. n. 38/2026 alla disciplina agevolativa di cui all'articolo 25, comma 2 della Legge n. 133/1999.

La norma consente la non concorrenza al reddito imponibile IRES dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e delle raccolte pubbliche di fondi.

La circolare conferma che, a seguito delle modifiche legislative, la detassazione si applica a tutte le ASD e SSD individuate dall'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 36/2021 (incluse le società di capitali e le cooperative) che abbiano optato per il regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/1991, entro i limiti di 2 eventi all'anno e per un importo complessivo non superiore a 51.645,69 euro.

Ad inizio articolo, allegata circolare.