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Un importante incentivo, per i nuovi imprenditori, che si iscrivono, per la prima volta, alle gestioni INPS speciali, per artigiani e commercianti, è stato introdotto dal D.L. 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. Legge di Bilancio 2025).
Sarà possibile, infatti godere di una riduzione del 50% sugli oneri contributivi IVS dovuti.
Beneficiari e requisiti
Come specificato nella circolare INPS n. 83 del 24 aprile 2025, l'agevolazione è rivolta ai seguenti soggetti:
- titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario;
- soci di società, sia di persone che di capitali (S.r.l.);
- coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari come sopra individuati;
- soggetti che riattivano una posizione INPS dopo 3 anni di inattività.
I requisiti, fondamentali, per accedere a tale agevolazione, per tutte le figure sopra elencate, come avevamo anticipato ad inizio articolo, sono, :
- avere avviato nel corso del 2025 una attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;
- essersi iscritti per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.

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Per il 2025 sono state introdotte alcune novità per il regime forfettario che riguardano principalmente i requisiti di accesso e gli adempimenti.
Il regime si avvale già di numerosi vantaggi, quali la tassazione agevolata, le semplificazioni contabili, l'esenzione IVA e la non assoggettabilità a studi di settore e ISA (Indici Sintetici di Affidabilità).
Nel dettaglio le nuove disposizioni agevolative riguardano:

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Il D.L. 31 maggio 2024 n. 71 ( Sport e Scuola), convertito in legge, martedì 23 luglio, oltre ad introdurre, tra le diverse norme, novità per i lavoratori sportivi, dipendenti pubblici e volontari, ha anche abrogato l'art. 53 comma 2 lettera a del TUIR, che testualmente riportava :
Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) Abrogata [i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;]

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In questo focus analizziamo la figura lavorativa, nell'ambito del lavoro sportivo, con le maggiori "potenzialità", sia per il lavoratore che la esercita come arte e professione che per il sodalizio sportivo. Ricordiamo che siamo sempre nell'area del dilettantismo.
Nonostante la ritrosia di molti nostalgici dell'ormai abrogata lettera m) comma 1 dell'art. 67 del TUIR (il c.d. compenso sportivo contemplato nei redditi diversi), l'apertura di una partita IVA, per soggetti con determinate peculiarità, sarà l'unica via per poter svolgere la propria attività nell'esercizio di arte e professione nello sport, con carattere abituale e professionale.