La figura del volontario sportivo, viene normata dall'art. 29 del D.Lgs 36/2021 ed in particolare il focus è indirizzato alle prestazioni sportive dei volontari.
Nel comma 1 del citato articolo, il volontari sportivi vengono definiti, persone che:
mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
mutuandola dall'art. 17, 2° comma, del Codice del Terzo settore, nel quale è la definizione contenuta è molto più articolata ed esaustiva:
il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Definitivo il volontario, l'art. 29 si sofferma, come dicevamo sulle prestazioni svolte dai volontari per i sodalizi sportivi, che possono avvalersi di tali figure nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, specificando che le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
Come noterete, quindi, le attività di volontariato, vanno spesso a sovrapporsi, come tipologia a quelle normalmente svolte da tecnici, allenatori, istruttori normalmente retribuiti.
Ed è infatti al comma 3 che viene perentoriamente specificato che:
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
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I volontari sportivi possono essere remunerati?
No, perché si parte sempre dal principio di gratuità della prestazione ed è tassativamente vietato dalla norma. Possono però ricevere dei rimborsi spesa forfettari.
Il comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs 36/2021, modificato dal DL 31 maggio 2024, n. 71, con decorrenza 1 giugno, norma tali rimborsi forfettari:
Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.A. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Quindi, viene aumentato l'importo dei rimborsi forfettari da € 150,00 ad € 400,00 , ma vengono introdotte regole più restrittive per l'erogazione degli stessi.
Possono essere erogati solo su eventi e manifestazioni riconosciute dagli organismi affilianti, dal CONI, dal CIP e Sport e Salute S.p.A. e gli stessi devono deliberare sulla tipologia di spese e sulle attività di volontariato oggetto di rimborso (a onor di cronaca qualche quotato consulente ha scritto che le delibere devono essere fatte dalle ASD e SSD, forse collegando anche il caricamento del nominativo e dell'importo al RNASD da parte dei sodalizi. Per il sottoscritto, per come è scritta la norma, devono essere gli organismi affilianti a deliberare, le ASD e SSD si adatteranno alle disposizioni risultanti da tali delibere. Ci riserviamo ulteriori approfondimenti).
Aggiornamento: confermata la nostra linea interpretativa dalla conversione in legge del decreto, le delibere devono essere effettuate dagli organismi affilianti
Questi vincoli, possono essere superabili, in ambito federativo, ove le attività sportive promosse, spesso sotto forma di campionati, possono facilitare l'erogazione mensile del rimborso forfettario. Più complicato l'alveo degli enti di promozione sportiva, ove spesso si trovano realtà che per loro natura, offrono attività formativa e didattica, ma faticano nella partecipazione ed organizzazione, anche in conto e per nome dell'organismo affiliante, su apposito mandato, di eventi.
ATTENZIONE!
I rimborsi forfettari non vanno a concorrere nel formazione del reddito del percipiente, ma vengono considerati ai fini del superamento della soglia di non imponibilità contributiva (ad oggi € 5.000) previsti dalla Riforma dello sport, di cui all'art. 35, comma 8-bis e della soglia di non imponibilità fiscale (attualmente ad € 15.000) di cui all'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2021.
Significa che se una persona prende un compenso sportivo nella ASD "A" e opera come volontario sportivo nell'ente "B" (ricordiamo incompatibilità nello stesso sodalizio ndr) , bisogna tenere conto anche del rimborso forfettario percepito in quest'ultimo ai fini della imponibilità contributiva e fiscale.
Per tale ragione, infatti, dovrà essere istituita apposita sezione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche RNASD (ad oggi non presente), nella quale i sodalizi sportivi dovranno obbligatoriamente comunicare i nominativi e l'importo corrisposto entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni.
Ad esempio la somma percepita in questi giorni di luglio dovrà essere comunicata entro il 31 ottobre p.v. (trimestre luglio - agosto - settembre).
ATTENZIONE!
Il DL 31 maggio 2024 n. 71, ha apportato al comma 2 sopra citato anche un' ulteriore modifica, eliminando la possibilità di prevedere i rimborsi spesa documentati.
Per cui non sono più previsti i rimborsi, ai volontari sportivi, per le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
La ratio della norma, infatti, vorrebbe ricondurre al solo rimborso forfettario nei limiti e modalità sopra descritte.
Se prima la novella, poteva avere parecchie similitudini con quando disposto dall'art. 17 commi 3 e 4 del CTS (Codice del Terzo Settore), con questo aggiornamento vira di fatto ad un' operatività opposta.
Infatti per l'art. 17 del CTS al comma 3
Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
e al comma 4
Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
come noterete due modi opposti di gestire il rimborso spese dei volontari.
Sempre secondo autorevoli fonti, il rimborso delle spese documentate analiticamente, può rimanere come soluzione, secondo quanto disposto dall' art. 69, comma 2 del TUIR, in quanto non abrogato:
...omissis.... Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
comprendendo anche la c.d. indennità chilometrica, tesi sostenuta, seppur datata, dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 38/E del 11 aprile 2014.
Anche in questo caso, vige obbligo di delibera preventiva da parte del sodalizio in merito a criteri e massimali di spesa.
Sicuramente, anche in questo caso, sarà opportuno un chiarimento.
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Obbligatorietà assicurativa
Il comma 4 dell'art. 29 obbliga i sodalizi sportivi ad assicurarli per la RCT verso terzi, aggiungendo, però di applicare l'art. 18, c2, del Codice del Terzo Settore.
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), previsto dal comma 2 del sopra citato articolo del CTS è stato pubblicato in GU il 30/11/2021 individuando i meccanismi assicurativi semplificati e la disciplina dei relativi controlli.
L'art. 18 del CTS, prevede infatti al comma 1 l'assicurazione obbligatoria dei volontari, non solo per la parte RCT (responsabilità civile verso Terzi), ma anche per infortuni e malattie, connessi all'attività di volontariato.
E tale impostazione è confermata anche dal decreto del MISE del 06 ottobre 2021, quindi è obbligatoria una copertura per ogni tipologia di rischio sopra citata.
Per il sodalizio è possibile rivolgersi, solitamente, alla propria rete associativa chiedendo se ci sono polizze stipulate attive o ad un assicuratore. L'attivazione viene fatta dopo le classiche 24 ore dalla stipula ed inserimento nel registro dei volontari.
Devono essere messi in copertura sia i volontari che prestano attività in modo permanente, sia i volontari occasionali (ad esempio legati a manifestazioni ed eventi).
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Registro dei Volontari
Il decreto del MISE entra anche nel merito della gestione del Registro dei Volontari, normando all'art. 3 la modalità della tenuta degli stessi.
Gli Enti del Terzo Settore (ETS) sono tenuti a predisporre e tenere aggiornato un registro dei volontari "non occasionali". Questo registro è un documento fondamentale per attestare la presenza dei volontari all'interno dell'ente e per garantire la loro copertura assicurativa.
Il registro deve essere aggiornato regolarmente con le variazioni relative ai volontari (ad esempio, cessazioni, nuove iscrizioni) e deve essere conservato per un periodo di almeno 10 anni.
Il Registro deve avere pagine numerate progressivamente, deve essere bollato da notaio o da pubblico ufficiale abilitato che dichiareranno il numero di fogli che compongono il registro, può prevedere una sezione per i volontari occasionali (es. eventi).
Gli enti possono tenere il registro dei volontari anche con sistemi elettronici e/o telematici, anche delle proprie reti associativa, a condizione che questi sistemi garantiscano l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte.
A differenza di quanto avviene, appunto, per il terzo settore, per le ASD/SSD riteniamo, per ora che non sia obbligatorio, avere tale Registro.
Questo sia perché l'art.29 c.4 del D.lgs 36 /2021 chiede l'applicazione di quanto disposto dall'art.18 c. 2 del CTS e successivo decreto MISE, solo esclusivamente per la parte assicurativa, sia perché il volontario sportivo, svolge le proprie prestazioni in un alveo ben preciso e per il quale si prevede
Si suggerisce, in ogni caso, di accertare la figura del volontario, facendo sottoscrivere una dichiarazione di attività gratuita da parte dello stesso e di tenerla agli atti, al fine di evitare qualsiasi contenzioso.
Si ritiene, inoltre, opportuno a prescindere dall'obbligatorietà di tenere anche un registro dei volontari, seppur in modo semplificato e di verbalizzare annualmente la presenza degli stessi.
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Certificato antipedofilia
Tenendo conto di quanto espresso dal D.Lgs 36/2021 con l'art. 33 e con l'introduzione del concetto di lavoro sportivo e ricordando la Circolare del 3 aprile 2014 del Ministero Giustizia – Attuazione direttiva contro l’abuso sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro, per la quale:
...omissis.. datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all’articolo 25 del richiamato T.U. al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600
confermiamo, senza ombra di dubbio che anche i volontari devono dotarsi di tale certificato e consegnarlo al sodalizio di appartenenza.
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Per la complessità della norma, questo articolo potrà subire aggiornamenti e variazioni.