Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator Update cookies preferences

Certamente. Ecco un articolo basato sulla Circolare INAIL n. 31 del 20 maggio 2025.


L'INAIL, con la Circolare n. 31 del 20 maggio 2025, ha fornito importanti chiarimenti in merito all'obbligo assicurativo per gli associati di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e i soci e aggiungiamo noi, tesserati di Società Sportive Dilettantistiche (SSD). La circolare si focalizza su coloro che svolgono attività di istruttore sportivo o mansioni di carattere amministrativo-gestionale in assenza di specifici contratti di lavoro.

La circolare fa seguito alla precedente Circolare INAIL n. 46 del 27 ottobre 2023, che aveva già delineato le indicazioni per l'assicurazione dei lavoratori sportivi subordinati e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) di carattere amministrativo-gestionale, a partire dal 1° luglio 2023, ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2021 (riforma del lavoro sportivo).

La nuova circolare nasce dalla necessità di chiarire se, alla luce della riforma, sussista l'obbligo assicurativo INAIL ai sensi dell'articolo 4, comma 1, n. 7 del DPR 1124/1965 per gli associati/soci/tesserati che operano come istruttori sportivi o svolgono attività amministrative (come accoglienza clienti, front office, gestione pagamenti) per l'associazione o società.

La Prevalenza della Disciplina Speciale del Lavoro Sportivo

Un punto fondamentale sottolineato dalla circolare è la natura speciale della disciplina del rapporto di lavoro sportivo introdotta dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Questa normativa speciale prevale sulla normativa generale in tema di obbligo assicurativo (articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965). L'articolo 25, comma 5, del D.Lgs. 36/2021 stabilisce infatti che, per quanto non diversamente disciplinato, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano le norme sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle previdenziali e tributarie, in quanto compatibili.

------

Esclusione per Istruttori Sportivi Associati/Soci Senza Contratto Subordinato

Per quanto riguarda gli istruttori sportivi, l'articolo 34 del D.Lgs. 36/2021 disciplina l'assicurazione obbligatoria INAIL, tutelando esclusivamente i lavoratori subordinati del settore professionistico o dilettantistico. Ciò significa che un socio o tesserato di ASD o SSD che opera come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, ecc., è assicurato all'INAIL solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato. Il solo vincolo associativo o sociale non è sufficiente per far scattare la tutela assicurativa.

------

Attività Amministrativo-Gestionali 

Per le attività di carattere amministrativo-gestionale, l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 36/2021 prevede che queste possano essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile. È importante notare che l'articolo 25, comma 1, dello stesso decreto, nel definire il "lavoratore sportivo", esclude esplicitamente le mansioni amministrativo-gestionali da quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva.

L'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 36/2021 ha esteso, dal 1° luglio 2023, l'assicurazione INAIL ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

------

Riepilogo dei requisiti per la tutela INAIL

  • Lavoratori sportivi : 
    • solo con contratto di lavoro subordinato
    • devono essere soci e/o tesserati  (questa condizioni da sola, non fa scattare l'obbligo assicurativo ndr)
    • devono avere una qualifica sportiva come previsto dal D.lgs 36 2021 o elencata nei mansionari delle FSN/DSA

Piccolo inciso, su alcune figure presenti nel mansionario sportivo sopra citato. 

Da verificare anche se con contratto di co.co.co. sportivo (quindi teoricamente esente) se alcune mansioni, rientrano in un'attività protetta ai sensi dell'articolo 1 del DPR 1124/1965.

  • Attività amministrativo-gestionali
    • devono avere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o un contratto di lavoro subordinato
    • devono essere soci e/o tesserati

 

Per informazioni e supporto pratiche:  3662400914 (anche whatsapp) o via mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.