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Durante l'assemblea della Cia - Agricoltori Italiani, il viceministro all'economia Maurizio Leo, ha confermato un "rumor" , che circolava da diversi giorni, riguardante la possibile proroga al 2026, del passaggio dall'attuale regime di esclusione IVA all'esenzione per gli enti non commerciali.

Il viceministro ha sottolineato le difficoltà che questo passaggio avrebbe comportato per le numerose realtà coinvolte, per cui si è lavorato attivamente per ottenere una proroga che desse loro più tempo per adeguarsi.

AGGIORNAMENTO: Ufficiale proroga al 10.01.2026 (Decreto Milleproroghe 2024)

L'IVA: una regola comunitaria

È importante ricordare che l'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un tributo comunitario, armonizzato a livello europeo. Ciò significa che le norme sull'IVA sono stabilite a livello comunitario e gli Stati membri devono rispettarle. L'ennesima proroga comporterà una procedura di infrazione, che ricadrà, in ogni caso sull'economia del paese. 

Molto probabilmente, questa, se verrà applicata, sarà l'ultima proroga che verrà concessa, tenendo conto che anche la fiscalità prevista nel codice del terzo settore, è attualmente sospesa, in quanto mancante dell'autorizzazione UE.

Il regime di esclusione ed esenzione

Regime di esclusione - art. 4 comma 4 -  DPR 633/1972

Un'operazione è esclusa dall'IVA quando non rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta stessa. In altre parole, non soddisfa i requisiti oggettivi, soggettivi e territoriali per essere considerata un'operazione imponibile.

In pratica il sodalizio, per i c.d. corrispettivi specifici (es.: quote corsi ndr), non deve emettere fattura, registrare l'operazione e non deve versare l'IVA all'erario. 

Regime di esenzione - art. 10 DPR 633/1972

Un'operazione è esente dall'IVA quando, pur rientrando nell'ambito di applicazione dell'imposta, è esplicitamente indicata dalla legge come non soggetta alla stessa.

In pratica il sodalizio. per i c.d. corrispettivi specifici (es.: quote corsi ndr), deve emettere fattura elettronica, registrare l'operazione nel registro delle fatture (emesse e ricevute) e presentare la dichiarazione IVA.

Quindi sia allo stato attuale (esclusione) che per quello futuro (esenzione) per i corsi effettuati a favore di soci e tesserati resterebbero senza applicazione dell'IVA, ma con gli adempimenti obbligatori sopra citati e ovviamente l'iniziale apertura della partita IVA.

Questi obblighi però possono essere totalmente o parzialmente eliminati, per i sodalizi sportivi, scegliendo, l'applicazione di regimi speciali: 

Regime ex L. 398/91

Con questa opzione il sodalizio può essere esentato dagli obblighi della fatturazione, registrazione, certificazione dei corrispettivi e di dichiarazione, per le sole operazioni esenti (corsi, attività sportive). Restano, invece le obbligatorietà per tutte le attività di sponsorizzazione e pubblicità, con le regole ed agevolazioni conosciute.

Regime ex art. 36 bis - DPR 633/1972

I soggetti passivi di imposta, che effettuano prevalentemente o esclusivamente, operazioni esenti ai fini IVA, possono optare per la dispensa degli adempimenti connessi alla fatturazione (obbligatoria solo in caso di richiesta del socio o cliente) e alla registrazione e dichiarazione IVA, nei casi sotto riportati (fonte AdE). 

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:
    • ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
    • ha registrato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2 del decreto legge n. 331 del 1993) o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972)
    • ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario.

 

L'impatto sul mondo sportivo

Sicuramente per le piccole associazioni, attualmente non dotate di partita IVA, ci potrebbero essere degli ulteriori aggravi di costi, dovuti agli adempimenti. 

E' pur vero che la maggior parte delle associazioni, risultano già dotate di partita IVA, in quanto riceventi sponsorizzazioni o elargenti servizi a terzi o a P.A. (l'iscrizione al MEPA, ad esempio, prevede obbligatorietà di apertura partita IVA).

Sarà necessario, in ogni caso, dal punto di vista legislativo, come indicato dal viceministro Leo, fissare dei paletti entro i quali si rimarrà in regime di esclusione IVA.

L'apertura della partita IVA è realmente da "demonizzare"?

Guardando il bicchiere mezzo pieno, l'apertura della partita IVA, potrebbe essere, in ogni caso, una opportunità per i sodalizi, attualmente sprovvisti, in quanto potranno accedere a nuove forme di sostegno delle attività, seppur pagandoci l'IVA, secondo il regime adottato : sponsorizzazioni, erogazioni di servizi a terzi privati e pubbliche amministrazioni  (RSA, aziende, istituti scolastici, comuni ecc..).

Inoltre, può essere una buona occasione per una riorganizzazione ordinata della contabilità ed un accesso soft alla digitalizzazione (visto che siamo nel 2024 e non nel 1924).