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Come ricorderete dopo una prima proroga al 31 dicembre 2023, la scadenza per adeguare gli statuti di associazioni e società sportive dilettantistiche alle nuove disposizioni del Decreto Legislativo 36/2021 era stata posticipata al 30 giugno 2024.

L'adeguamento dello statuto è obbligatorio per poter continuare a svolgere attività sportiva dilettantistica e fruire dei benefici previsti.

Cosa succede ora?

Nonostante il comma 1-quater dell'art. 7 del D.Lgs 36 /2021 preveda:

Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I  ((entro il 30 giugno 2024))

riteniamo, che l'adeguamento statuto alla Riforma dello Sport possa essere effettuato anche dopo il 30 giugno 2024 senza incorrere nell'immediata cancellazione d'ufficio dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD).

Quanto disposto dall'art. 6 del D.lgs 39/2021 (Iscrizione al Registro) suffragato dallo Studio Notarile n. 29/2023 del Consiglio Nazionale del Notariato, chiarisce che l'amministrazione, prima di procedere alla cancellazione d'ufficio, deve seguire un iter ben preciso, con garanzie di tutela per l'ente.

Una complessiva lettura di detto comma 1-quater, stando almeno alla lettera della legge, porterebbe a ritenere che il decorso inutile del termine del 30 giugno 2024 autorizzerebbe i responsabili del RNASD a cancellare d’ufficio dal registro tutti gli enti sportivi dilettantistici privi dello statuto adeguato alle nuove disposizioni. Tale conclusione, giustificata unicamente da una interpretazione letterale della norma, a ben vedere, si pone in contrasto con norme e principi della riforma dello sport e comunque già rinvenibili nel nostro ordinamento. Innanzitutto occorre considerare la disposizione di carattere generale di cui all’art. 6, d.lgs. 39/021..

Il comma 6 dell'art. 6 sopra citato, prevede espressamente che il Dipartimento per lo sport, anche su indicazione del CONI e del CIP, nell’ambito di rispettiva competenza, diffida l’ente ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro.

L’assolvimento dell’onere dell’adeguamento statutario, anche oltre il termine di legge, ma prima della scadenza del termine indicato nell'eventuale diffida ex art. 6, co. 6, d. lgs. 39/2021, inibisce la cancellazione d’ufficio dal RNASD, sempreché il sodalizio sportivo non sia già stato cancellato per altri motivi.

Il tutto è avvalorato anche dal comportamento concludente, da parte dei verificatori delle pratiche di iscrizione e gestione aggiornamenti, del RNASD.

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Esenzione Imposte di Registro

Sebbene, il comma 2 bis dell'art. 12 del D.Lgs 36/2021 (disposizioni tributarie), preveda che il termine del 30 giugno, sia per le modifiche statutarie adottate, nella pratica, i funzionari delle sedi territoriali dell'Agenzia delle Entrate, dal primo di luglio, anche con verbali e modifiche emessi entro il 30 giugno, non accettano più pratiche in esenzione di imposta di registro (neanche nelle sedi, solitamente, più "comprensive").

Si possono, da ora, registrare gli atti, pagando l'imposta di registro di € 200.  Rimangono esenti, i bolli, sempre se il sodalizio è regolarmente iscritto al RNASD.

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Come comunicare l'avvenuta variazione al RNASD.

Ricordiamo che per completare l'iter, non è sufficiente la registrazione all'Agenzia delle Entrate.  Una volta registrato gli atti, una copia di questi, deve essere inviata agli organismi affilianti (FSN, DSA, EPS) che provvederanno a caricare nel proprio portale i documenti ed inviarli al Registro.

Gli atti devono essere comprensivi del timbro dell'Agenzia delle Entrate, nel quale si evinca numero di serie, data e sede territoriale di registrazione. 

Con il recepimento, degli atti da parte del Registro, si può considerare conclusa la pratica.

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In conclusione, è consigliabile provvedere ad adeguare lo statuto al più presto per evitare di incorrere in future sanzioni o cancellazioni dal RNASD.

Info : 366 2400 914 o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.