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Come già indicato nei precedenti articoli, con la delibera n. 255 del 25 luglio 2023, anticipando un futuro d.p.c.m., previsto dalla normativa (art.33 D.Lgs 36 /2021), il CONI ha obbligato Federazioni, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva ad emanare, entro il 31 agosto dello stesso anno, le linee guida per la predisposizione dei MOG e dei Codici di Condotta.
Nella stessa delibera, ha inserito l'obbligo per tutte le ASD e SSD di individuare entro il primo luglio 2024, la figura di un Responsabile del c.d. Safeguarding.
Per facilitarvi, cercherò di inserire (con aggiornamenti ed implementazioni future) , per le diverse FSN/DSA ed EPS, i link alle linee guida e alle procedure per ottemperare a queste obbligatorietà.

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La nomina del Responsabile Safeguarding nelle ASD e SSD deve avvenire entro il 30 giugno 2024 con decorrenza 1° luglio, ed è obbligatoria per tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche.
Ecco i passaggi da seguire per la nomina:
1. Delibera del Consiglio Direttivo e ratifica assembleare:
Il Consiglio Direttivo dell'ASD o SSD deve deliberare la nomina del Responsabile Safeguarding con un apposito verbale.
Il verbale deve specificare i dati anagrafici del Responsabile, le sue competenze e le sue funzioni.
La nomina, in ogni caso, dovrà essere ratificata alla prima assemblea utile, dei soci.
La delibera del C.D., va fatta anche per quegli organismi affilianti che chiedono di caricare solo un atto di nomina.
In ogni caso controllate sempre il regolamento di Safeguarding del vostro ente affiliante di riferimento.

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La tutela dei minori, la prevenzione dalle molestie, dalle violenze di genere e da ogni tipo di discriminazione, sono temi di fondamentale importanza per qualsiasi organizzazione che opera con i giovani, con le donne e con tutte le categorie considerate fragili.
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) non fanno eccezione.
Negli ultimi anni, la normativa italiana si è arricchita di disposizioni specifiche volte a garantire la sicurezza e il benessere dei minori e di tutti coloro che praticano sport, introducendo il concetto di safeguarding.

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Articolo aggiornato al 29 luglio 2023
Dopo aver esaminato il lavoratore sportivo subordinato, è ora di analizzare la figura più gettonata: il co.co.co. sportivo ( ai sensi art. 409. comma 1, punto 3 Codice di procedura civile).
E' sicuramente la forma di collaborazione che per sua natura, deve essere maggiormente attenzionata e utilizzata, se e solo se, abbiamo certezza che ci siano tutti i requisiti richiesti dalla norma e dalle prassi amministrative.
Di seguito quanto espresso dall'articolo sopra citato, definizione base fondamentale, per capire il contesto operativo del co.co.co.