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La riforma del lavoro sportivo, operativa dal 1 luglio 2023, si basa su quanto disposto nel Titolo V, Capo I, del Decreto Legislativo 36/2021, contenente ben 14 articoli ( dal 25 al 38) e da quanto disposto dai successivi decreti correttivi ed "operativi" per la messa a terra delle stesse disposizioni.
Abbiamo pensato, quindi, di suddividere i contenuti degli stessi con dei Focus mirati, per far comprendere meglio tutta la norma e permettere ai nostri lettori ed utenti di contestualizzare al meglio la propria posizione, alla luce di quanto andremo a dettagliare.
Questi Focus, saranno, ovviamente, oggetto di aggiornamenti, qualora ci fossero novità dettate dalle norme.
Il primo lo dedichiamo alla figura del lavoratore sportivo, dettata dall'art. 25 che cita:

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Da oggi, primo di luglio, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ha cambiato veste grafica e rilasciato nuove funzionalità, collegate al lavoro sportivo.
E' possibile, infatti, caricare il modello Unilav, ovvero la comunicazione obbligatoria, diretta al Centro dell’Impiego, INPS e INAIL, per tutti i lavoratori sportivi che hanno compensi superiori ad € 5.000. (ricordiamo che l'art. 28, comma 3, del D.L. 36/2021 prevede che non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali: compensi fino a € 5.000,00).

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Dalle ore 12 di oggi, 19 giugno, è possibile accedere alla piattaforma per l'accesso ai contributi a fondo perduto in favore di ASD e SSD che gestiscono impianti sportivi e impianti natatori.
Requisiti generali per le istanze (ai sensi dell'art. 4 del c.d. decreto riparto del 24 marzo 2023):
- essere iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data del 24 marzo 2023;
- avere nell'oggetto sociale la gestione di impianti sportivi o natatori

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Un elemento importante, previsto dal Dlgs. 36 2021 è quello dell'obbligatorietà di inserimento, di nuove clausole, negli statuti delle ASD e SSD.
L'art. 7 del sopra citato decreto, inserisce i punti che devono essere espressamente previsti nello statuto, per il mantenimento delle agevolazioni fiscali.
Non bisognerà, però, limitarsi ad aggiornare le clausole previste nell'art. 7, in quanto anche altri articoli, prevedono delle modifiche che riteniamo opportune per una migliore gestione del sodalizio sportivo, come ad esempio le attività diverse e strumentali, previste dall'art. 9 e che per essere esercitate, devono essere inserite nello statuto.
Ovviamente, anche il Registro delle Attività Sportive, si è contestualmente adeguato, per il mantenimento dell'iscrizione allo stesso, prevendo con l'art. 5 comma 1 punto f, che i sodalizi abbiano adottato norme statutarie conformi alla normativa in materia.
Vediamola come una grande opportunità, per revisionare statuti obsoleti ed inadeguati sia alle normative che all'effettive attività svolte, che negli anni si sono evolute, in termini di competenza, professionalità e quantità.